In provincia di Catanzaro, precisamente nel territorio di Squillace, i Carabinieri (Nucleo Forestale di Tiriolo e Parco di Zagarise) hanno interrotto un grave scempio ambientale ai danni del patrimonio agricolo locale. L'operazione ha portato alla luce l'abbattimento e l'estirpazione illecita di circa 280 ulivi, portando a sanzioni amministrative per un totale di 215.000 euro.
Due episodi diversi ma molto vicini
Nel primo caso due uomini sono stati sorpresi mentre abbattevano con motoseghe circa 100 ulivi, oltre ad aver effettuato potature drastiche non autorizzate su altre 66 piante.
Sanzione: 95.000 euro.
Nel secondo caso, in un fondo agricolo vicino, sono stati rinvenuti 120 ulivi completamente sradicati dal terreno senza alcuna autorizzazione o comunicazione preventiva agli enti preposti.
Sanzione: 120.000 euro.
Perchè è illegabile abbattere ulivi?
In Italia, e specialmente in Puglia e Calabria, l'ulivo è protetto dal D.Lgs. luogotenenziale n. 475/1945 (sì, una legge del dopoguerra ancora validissima) che vieta l'abbattimento di piante di ulivo oltre un certo numero senza l'autorizzazione dell'ispettorato agrario. In questo caso la multa è "a pianta"...
Perchè rischiare 200.000 euro di multa per abbattere le mie stesse piante?
Andiamo oltre al "fatto" di cronaca in sè e leggiamo cosa c'è dietro davvero, anche perchè i due episodi fanno venire alla luce differenti "moventi"...
Guadagnare con l'ulivo: il business del legno
In Calabria (e non solo), il legno di ulivo è pregiatissimo per le stufe e i forni delle pizzerie. Abbattere 100 piante significa produrre tonnellate di legna pronta per essere venduta in nero. Cash immediato, zero tracciabilità.
Guadagnare con il terreno rivalutato da cambio destinazione d'uso, se "pulito"
Spesso l'uliveto è visto come un peso. Manutenzione, raccolta costosa, burocrazia. Sradicare tutto serve a trasformare un uliveto vincolato in un "terreno nudo", magari per sperare in un cambio di destinazione d'uso o per coltivazioni estensive più semplici da gestire.
Guadagnare con l'espianto di ulivi per la rivendita
Il secondo caso (120 piante sradicate intere) puzza di mercato nero dei grandi esemplari. Gli ulivi secolari vengono venduti a peso d'oro per i giardini delle ville. Un ulivo secolare "di recupero" può valere migliaia di euro.
O siamo troppo cinici e in realtà è tutta una casualità "a loro insaputa"?
Parentesi storica: il testo del D.Lgs luogotenenziale n. 475/1945
UMBERTO DI SAVOIA - PRINCIPE DI PIEMONTE - LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata; Ritenuta la necessità di vietare l'ingiustificato abbattimento degli alberi di olivo; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
È vietato l'abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio, salvo quanto è previsto nell'art. 2.
Il divieto riguarda anche le piante danneggiate da operazioni belliche o in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali.
Art. 2
L'abbattimento degli alberi di olivo per i quali sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, dovute a cause non rimovibili, e di quelli che, per eccessiva fittezza dell'impianto, rechino danno all'oliveto, può essere autorizzato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, che provvederà con deliberazione della Giunta camerale, a seguito di accertamento sull'esistenza delle condizioni stesse, eseguito dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
Art. 3
La Camera di commercio, industria ed agricoltura, sui proposta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ha facoltà di imporre, con deliberazione della Giunta camerale, ai proprietari o conduttori di fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, l'obbligo di impiantare, anche in altri fondi di loro proprietà o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalità ed il termine del reimpianto.
Art. 4
Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione, o nel caso previsto dall'art. 3, non esegue il reimpianto con le modalità e nel termine prescritti, è punito con l'ammenda per un importo uguale al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate però in piena produttività, da stabilirsi dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 27 luglio 1945
UMBERTO DI SAVOIA - PARRI - GULLO - TOGLIATTI
Visto, il Guardasigilli: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 151. - VENTURA